Decreto Cura Italia – II Puntata

Nell’ambito delle misure che il gruppo CDP – CASSA DEPOSITI E PRESTITI – mette a disposizione dell’impresa, risulta ulteriormente potenziata, a causa dell’emergenza COVID – 19, quella che prevede la concessione di finanziamenti e linee di credito per supportare le aziende che operano sui mercati esteri.

In particolare vengono agevolate le concessioni di mutui a breve termine a favore di PMI o MID -cap che operino sui mercati all’estero, purchè siano in equilibrio finanziario e la quota di export superi il 10% del fatturato.

L’agevolazione consiste nella concessione di una garanzia pari al 50% del valore nominale del prestito concesso, anche con lo scopo di incrementare le linee di fido.

Un’altra misura, particolarmente articolata, ma molto utile a mio avviso, è quella che contempla la concessione di un credito di imposta del 20% sull’ammontare dei crediti deteriorati che le imprese vantano nei confronti dei debitori inadempienti (coloro che non effettuano il pagamento delle obbligazioni entro 90 giorni dalla scienza). Tale misura risulta essere applicabile a qualsiasi tipologia di società o soggetto di impresa (ad esclusione dei soggetti in stato o rischio di dissesto ovvero in stato insolvenza). Vi è, però, una condizione da soddisfare: i soggetti devono presentare una perdita fiscale o avere la cosiddetta eccedenza fiscale ACE.

Si precisa che la cessione dei crediti vantati può essere effettuata entro il 31 Dicembre 2020 e che può essere effettuata solo verso terzi e non società collegate direttamente o indirettamente, come disciplinate dall’art. 2359 del c.c..

Quanto alla modalità di fruizione e utilizzo dei crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 oppure possono essere ceduti anch’essi o in alternativa anche chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

Per consentire di accedere ad una simile agevolazione occorre che la conversione delle attività in DTA (c.d. deferred tax asset) è subordinata all’esercizio di un’opzione che può essere esercitata entro la chiusura del periodo in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.

La logica sottostante a tale agevolazione è quella di ridurre il fabbisogno di liquidità delle imprese in occasione dei versamenti delle imposte e dei contributi. Infatti si permette alle aziende di anticipare l’utilizzo delle perdite fiscali che, altrimenti, sarebbero state oggetto di beneficio solo negli anni futuri.

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