Decreto Liquidità

Come cambia il FONDO CENTRALE di GARANZIA

Di seguito illustro le nuove regole del FCG in vigore fino al 31 dicembre 2020

La garanzia ha la caratteristica di essere assolutamente gratuita. Non essendo specificato se per tutta la durata del finanziamento, si desume che lo sia per tutto il tempo. Un’altra variazione strategica rilevante è l’elevazione dell’importo massimo garantito per singola impresa che passa da 2,5 a 5 milioni di euro ed estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese che non superino i 499 dipendenti.

È stato previsto un innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia. Nello specifico sono stati individuati tre scaglioni :

  • 100% della garanzia per finanziamenti che non superino il 25% dei ricavi e fino ad un massimo di €. 25.000;
  • 90% di garanzia pubblica + 10% di garanzia Confidi o altro fondo per finanziamenti che non superino il 25% dei ricavi e fino ad un massimo di €. 800.000 per le società che non abbiano un fatturato superiore a €. 3.200.000;
  • 90% di garanzia pubblica per finanziamenti di importo massimo come da uno dei seguenti parametri: doppio della spesa salariale lorda del 2019 oppure il 25% del fatturato 2018 o 2019 (dietro certificazione da parte dell’impresa).

La garanzia interviene con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato

La garanzia è concessa senza valutazione da parte del gestore del soggetto beneficiario; ciò non significa che le banche, che restano le istituzioni con cui interfacciarsi per ottenere la liquidità, non effettuino la valutazione del merito del credito dell’imprenditore, precisando che sono ammessi al credito i soggetti segnalati in centrale rischi per “inadempienze improbabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020

Possono accedere alla garanzia anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, e hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento

Segnalo con estremo piacere che è possibile cumulare la garanzia del Fondo Centrale con altre garanzie prestate qualora si tratti di investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a €. 500.000.

Sul Fondo di Garanzia centrale sono state apportate variazioni che vanno nella direzione giusta di rendere più conveniente il ricorso a questo strumento da parte delle imprese. Restano le consuete perplessità sulla natura prettamente debitoria degli aiuti statali che mai hanno la caratteristica di sovvenzione, come è stato invece previsto da alcune misure immediatamente esecutive adottate dalle autorità tedesche.

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