Vademecum della Fatturazione Elettronica

fattura elettronica come adeguarsi

Da Gennaio 2019 obbligatoria, procedere con cautela

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’utilizzo obbligatorio della fatturazione elettronica per la fornitura di beni e la cessione di servizi tra soggetti residenti in Italia o stabiliti in Italia; tale obbligo decorre dal prossimo 1 Gennaio 2019 e riguarda sia le fatturazioni tra soggetti titolari di partita Iva sia quelle  tra un soggetto con partita Iva verso un soggetto privo di partita IVA.

Le differenze ravvisabili tra la fatturazione cartacea e quella elettronica si sostanziano nella consistenza materiale della fattura che da cartacea diventa elettronica ( redatta e trasmessa mediante pc, tablet, smartphone ), nella necessità dell’invio elettronico attraverso un cosiddetto Sistema di Interscambio ( SdI ), utilizzando il formato XML che segnalo essere obbligatorio se non si vuole incorrere nella nullità della fattura emessa qualora si utilizzasse un formato diverso.

Vantaggi del Nuovo Sistema di Fatturazione Elettronica

Esistono vantaggi non irrilevanti per alcune categorie di operatori:

  1. Sono esentati dalla tenuta dei registri IVA coloro che sono in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione;
  2. I termini di accertamento fiscale sono ridotti a 2 anni per coloro che emettono e ricevono solo fatture, effettuando pagamenti tracciabili sopra i 500 euro
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Per procedere alla compilazione di una fattura elettronica il soggetto tenuto all’adempimento deve dotarsi di un software adatto allo scopo; ne esistono diversi in commercio o forniti dall’Agenzia delle Entrate. Esistono poi gli intermediari autorizzati (leggi commercialisti, ragionieri, studi commerciali, provider, etc.) che possono svolgere le funzioni di estensori e di trasmettitori delle fatture elettroniche.

Particolare importanza ricopre il possesso dell’indirizzo telematico del cliente che può essere un “Codice Destinatario”, alfanumerico di sette cifre oppure un indirizzo PEC. Il mancato possesso di un indirizzo telematico valido o un errore nella scrittura dello stesso impediscono l’invio della fattura elettronica da parte dello SdI ( Sistema di Interscambio sopra illustrato).

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Purtroppo la procedura si complica alquanto nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore. In questi cassi è sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI, comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia  delle Entrate.

L’invio della fatturazione elettronica avviene quindi attraverso un sistema, lo SdI appunto, che effettua controlli formali per permetterne la validazione, rilasciando ricevute di consegna o di impossibilità di consegna. Agisce come un vero postino oltre che predisporre un duplicato della fattura, sempre disponibile nelle rispettive aree dedicate rilevanti ai fini IVA. Di non poco conto è la natura del duplicato  che ha lo stesso valore giuridico del file originale della fattura.

Un aspetto che mi preme sottolineare è relativo alla esigibilità e detraibilità dell’IVA.

In sintesi, si ricorda che:  per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI). Per il cliente, invece, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del  Dati rilevanti ai fini IVA” del cliente) della fattura nell’area riservata “Consultazione  portale “Fatture e Corrispettivi” ( Fonte Ag. Entrate ).

Insomma, la fatturazione elettronica può rappresentare un ulteriore appesantimento burocratico ed economico in capo alla gestione quotidiana dell’impresa; ma, dovendo rispettare tale obbligo, conviene volgere per il momento lo sguardo verso alcuni benefici che vi ho indicato.

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