Imprese in difficoltà: rate congelate
L’ABI, associazione Bancaria Italiana, e le associazioni imprenditoriali nazionali, nella redazione delle nuove Linee Guida che indirizzano il rapporto tra il mondo bancario e quello delle imprese, hanno anche definito come favorire una azienda nella restituzione dei finanziamenti. Si riconosce che, al verificarsi dei primi segnali di difficoltà economico-aziendali, è necessario adottare immediatamente tutte le azioni possibili al fine di scongiurare una crisi ben più grave, se trascorre troppo tempo senza adottare alcuna misura. A tal proposito è possibile richiedere una sospensione delle rate del finanziamento in corso. Per ottenere la suddetta sospensione devono ricorrere alcune condizioni. La prima prevede una nuova analisi dell’azienda da parte della banca con lo scopo di verificare se la crisi ha il carattere della temporaneità e che, quindi, dopo il periodo di sospensione accordato l’impresa possa riprendere il regolare pagamento delle rate. In questo modo l’operazione finanziaria è denominata “forborne”, così si definisce l’applicazione di una misura (non riportabile in Centrale Rischi) di facilitazione al rimborso che può essere chiusa in presenza di determinate condizioni di regolarità finanziaria da parte dell’impresa.
La seconda condizione è data dalla verifica della possibilità di allungare il periodo della garanzia pubblica eventualmente prestata.
Infine è necessario verificare che non esistano misure agevolative che impediscano di procedere con l’operazione.
Si puntualizza che è sospesa la sola quota capitale del finanziamento, restando in corso il pagamento degli interessi, mentre si fa slittare in avanti nel tempo il piano di ammortamento per un periodo pari a quello della sospensione accordata.
La qualifica di finanziamento classificato “forborne” può essere eliminata quando ricorrono alcune condizioni: a) sono trascorsi almeno due anni dalla data di classificazione del finanziamento in bonis, b) per almeno metà del periodo di sospensione i pagamenti sono stati regolari, c) nessuna rata in scadenza è stata onorata oltre i 30 gg.
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