Comunità Energetica Rinnovabile – la Cer
La CER – Comunità Energetica Rinnovabile
Oggi parliamo della CER, acronimo di Comunità Energetica Rinnovabile. È un soggetto giuridico, società di persone, di capitale, associazione di diversi soggetti che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti che producono energia da fonti rinnovabili e che sono nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
Una CER deve essere costituita con atto pubblico e deve essere dotata di un atto costitutivo e di uno statuto che deve possedere i seguenti elementi essenziali:
l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
I soggetti che costituiscono una CER si dividono in tre categorie:
a. produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o di altra tipologia;
b. autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
c. consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
Abbiamo detto che partecipare ad una CER comporta dei vantaggi economici. Vediamo di cosa si tratta.
Oltre la possibilità di utilizzare in regime di autoconsumo l’energia elettrica prodotta ad es. da un impianto fotovoltaico così da soddisfare il proprio fabbisogno, si ottiene anche una tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10€/MWh in funzione della localizzazione geografica.
Inoltre viene riconosciuto un corrispettivo di valorizzazione dell’energia autoconsumata che vale circa 8€/MWh.
Infine l’energia non autoconsumata rimane nella disponibilità della CER e viene valorizzata a condizioni di mercato mediante il ritiro dedicato da richiedere al Gse.
Solo per le CER costituite in comuni con un numero di abitanti inferiori a 5.000 è possibile ottenere un contributo in conto capitale pari al 40% sulla realizzazione degli investimenti.
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