Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: Conto termico 3.0
Il 5 agosto 2025 la Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Autonomie locali) ha sottoscritto l’intesa sullo schema di decreto ministeriale denominato “Conto Termico 3.0”. Si tratta del provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che ridefinisce gli incentivi per interventi di piccole dimensioni finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
E’ un provvedimento che segue il “Conto Termico 2.0”, attualmente in vigore, che stabilisce il limite di spesa annua per lo Stato a 900 milioni di euro, l’ampliamento della platea dei beneficiari, una nuova tipologia di interventi incentivabili ed infine la semplificazione dell’iter burocratico di accesso agli incentivi.
Sono previsti due ambiti di intervento: a) Interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici; b) Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda la prima misura i beneficiari sono le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario. Gli interventi ammissibili sono i seguenti:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
La seconda misura prevede che beneficiari siano
a) le amministrazioni pubbliche;
b) i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito residenziale, escluse le classi A8, A9 e A10.
Gli interventi ammissibili in questo caso sono interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
L’incentivo ammesso è generalmente pari al 65% delle spese sostenute. In deroga, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie. L’erogazione dell’incentivo avviene mediante rate annuali che oscillano tra i cinque ed i due anni, secondo la tipologia di intervento.
E’ doveroso segnalare che per i soggetti privati che accedono all’incentivo anche tramite una ESCO, l’erogazione dell’incentivo viene effettuata in un’unica rata, nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a Euro 15.000.
Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO o tramite altri soggetti che sostengono le spese dell’intervento per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell’intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.
Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura di accesso diretto, anche per il tramite di una ESCO o di altri soggetti che sostengono le spese dell’intervento, l’erogazione dell’incentivo viene effettuato in un’unica rata.
Si conviene che le notizie riportate e ricavate dalla bozza del decreto, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale alla data odierna, sono suscettibili di variazioni, integrazioni, cancellazioni e quant’altro è nella potestà del legislatore.
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