Crisi d’Impresa: il D.L. 118/2021

Nuovo D.L. 118/2021, Crisi d’Impresa, cosa Cambia
Il Decreto Legge 118/2021 di recente approvazione ha ulteriormente spostato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al 16 Maggio 2022 e al 31 Dicembre 2021 le segnalazioni d’allerta. Oltre ad introdurre altre novità relative al procedimento fallimentare che andremo ad approfondire di seguito.
Da precisare comunque che il Codice ha già valore per quanto concerne le modifiche apportate al Secondo Comma dell’articolo 2086 c.c. che testualmente recita : “ L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”
Ma non basta: l’imprenditore deve anche “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.
La riforma fallimentare, dunque, ha introdotto un onere importante, ovvero creare in Azienda un controllo adeguato alle sue dimensioni e che funga da alert in caso si creino squilibri economici e finanziari.
Una novità interessante sempre introdotta dal D.L. 118 è la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa che sarà su base volontaria e a carattere stragiudiziale. Sarà a tale scopo nominato un esperto indipendente, in grado di comporre la crisi mediando gli interessi aziendali rispetto agli eventuali creditori.
Tale esperto dovrà essere nominato su richiesta inoltrata alla Camera di Commercio di appartenenza.
Quali requisiti dovrà avere l’Esperto per essere iscritto negli appositi elenchi, di seguito un elenco di opzioni alternative tra di loro:
- essere iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- essere iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- essere iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
- Essere tra coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
A questi requisiti si aggiunge l’adeguata formazione prevista dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.
La composizione negoziata, inoltre si svilupperà e potrà concludersi con:
- contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
- convenzione di moratoria;
- accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria);
- omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. n.267/1942).
In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore potrà comunque:
– predisporre il piano attestato di risanamento di cui l’art.67, co.3, lett. d, del R.D. n. 267/1942;
– proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all’art.18 del D.L. 118/2021);
– accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n.267/1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Sono previste altresì novità per quanto riguarda la gestione dei lavoratori in caso di crisi e un regime premiale per coloro che faranno richiesta di accedere alla procedura negoziata di risoluzione della crisi, tutto questo lo vedremo in un articolo successivo.
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