Il caso dei crediti da SUPERBONUS
B2B – La cessione dei crediti di imposta tra imprese
L’art. 121 del Decreto Legge 30/2020, convertito in legge 77/2020, dispone che i soggetti che sostengono, a partire dal 2020 e fino a tutto il 2024, le spese che di seguito si dettagliamo, possono usufruire della possibilità di effettuare una cessione del credito di imposta, di pari ammontare, ad altri soggetti, senza avere la facoltà di ulteriori cessioni dello stesso credito se non a favore di banche ed intermediari finanziari.
Le spese che generano il credito di imposta cedibile risultano essere le seguenti:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16bis, comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1bis a 1septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi (…), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
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f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,e di cui al comma 8 dell’articolo 119.
I crediti di imposta sono utilizzati in compensazione in toto ovvero sulla base delle rate residue non usufruite. Si precisa che la quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
I rapporti tra privati, contratti/accordi, etc., non rientrano tra le fattispecie regolate dalle norme sopra citate. In ultimo si ricorda che le operazioni di cessione del credito tra cedente e cessionario devono essere effettuate ai fini fiscali usufruendo della “piattaforma cessione crediti” realizzata dall’Agenzia delle Entrate.
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