Credito d’Imposta per l’Innovazione

Il Credito d’Imposta per l’Innovazione
La legge di Bilancio del 2017 ha notevolmente migliorato e semplificato le condizioni di accesso al credito di imposta per le aziende che investono in ricerca e sviluppo. Intanto voglio specificare cosa si deve intendere per attività di ricerca e sviluppo : tante aziende svolgono tale attività e sostengono ingenti investimenti ma non usufruiscono delle agevolazioni che spetterebbero loro.
Pertanto è importante definire chiaramente cosa si deve intendere per attività di ricerca e sviluppo precisando, da subito, cosa non rientra nella fattispecie : tutte le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
La R&S applicata sui prodotti o processi produttivi si sostanzia in attività di:
- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita’ l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo’ trattarsi anche di altre attivita’ destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita’ possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita’ commerciali.
Di seguito vi riporto alcuni esempi che possono aiutare comprendere quali sono le attività che permettono di usufruire del credito di imposta.
La fattibilità tecnica, la progettazione, la ingegnerizzazione, la realizzazione del prototipo di un nuovo macchinario/prodotto/servizio ed il suo test ( fino alla consegna del prototipo ) sono da intendersi come attività che possono usufruire del credito di imposta per R&S : a) un sistema innovativo di attrezzature da sollevamento e movimentazione, b) nuove miscele di idrogeno e biogas, c) un nuovo gassificatore da biomasse vegetali, d) un sistema innovativo di logistica avanzata, applicato alla distribuzione “Just in time” di prodotti elettrici ed elettronici, e) nuovi modelli di assistenza per i senzatetto, f) innovative unità abitative modulari, g) nuovo serramento, h) nuovi prodotti nel settore nutraceutico, i) i soli studi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, etc. etc.. Si potrebbe continuare all’infinito.
Il credito di imposta si sostanzia nella deduzione del 50% dei costi ( personale interno, consulenze esterne, strumenti ed attrezzature da laboratorio, competenze tecniche e privative industriali ) che si sostengono per l’attività di R&S, come sopra specificata ed esemplificata.
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Verificato che il limite minimo di costi in R&S superi €. 30.000, il credito di imposta massimo di cui si può usufruire è fissato in €. 20 milioni !!! per ciascun anno a decorrere dal 2017 e fino al 2020.
L’utilizzo del credito spettante è possibile dall’anno successivo a quello in cui si è sostenuto l’investimento in R&S e può essere goduto solo mediante compensazione fiscale (IVA, CONTRIBUTI, TASSAZIONI).
Certamente esistono tutta una serie di analisi e valutazioni che devono essere operate prima di assolvere agli adempimenti necessari e previsti dalla normativa e dall’Agenzia delle Entrate affinché si possa utilizzare correttamente questa forma di aiuto. Allo stesso tempo l’imprenditore deve essere pronto ad usufruire di tutte le forme di sostegno che gli Enti, ad ogni livello, immettono sul mercato dell’incentivazione dell’attività di impresa.
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