Decreto Cura Italia – Le Misure Per Le Imprese

Do seguito a quanto dichiarato nell’articolo precedente, iniziando con l’illustrare le misure di aiuto per il sistema produttivo italiano che il governo ha deciso di adottare. Ricordo ai lettori che si tratta di un primo decreto, dove importanti risorse sono state destinate a tamponare le falle che si sono aperte nel sistema sanitario nazionale ed in particolare in quello della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia Romagna.

La prima misura che intendo approfondire riguarda il Fondo di Garanzia che è stato oggetto di alcune modifiche, dettagliate di seguito.

In primis le misure adottate saranno in vigore per i prossimi nove mesi e già da ieri le imprese possono accedere al credito beneficiando della garanzia statale così come emendata.

Il Fondo è stato rimpinguato con un apporto di 1,5 miliardi di euro e si può ricorrere ad esso con le seguenti agevolazioni:

  • Concessione della garanzia a titolo gratuito
  • L’importo massimo concedibile è elevato a 5 milioni di euro
  • La percentuale di importo della garanzia diretta è elevata all’80% per ogni singola operazione di finanziamento, con un importo massimo di 1,5 milioni di euro. Si precisa che non si tiene conto degli importi garantiti già concessi all’impresa nel rispetto, però, del massimale garantito per ogni soggetto beneficiario
  • La garanzia è ammissibile anche per operazioni di rinegoziazione del debito, purchè venga erogato al medesimo soggetto un finanziamento aumentato del 10% calcolato sul residuo debito rinegoziato. Tale intervento a parte del Fondo di Garanzia è ammesso solo su operazioni finanziarie finalizzate alla estinzione di finanziamenti già erogati da istituti di credito senza il concorso del Fondo stesso 
  • La durata della garanzia del Fondo si estende in conseguenza del provvedimento di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale. L’estensione della garanzia vige anche in caso di posizioni non-performing e per i finanziamenti che presentano rate scadute da più di 90 giorni
  • Il calcolo della probabilità di inadempimento delle imprese è determinato esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia. Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”
  • Sono ammessi a garanzia del Fondo, gratuita e senza valutazione, con copertura diretta dell’80%, i prestiti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a tremila euro concessi a persone fisiche esercenti arti o professioni, danneggiate dall’emergenza COVID – 19 come da dichiarazione autocertificata
  • La garanzia del Fondo si applica gratuitamente e con una percentuale dell’80% a favore degli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa.

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