Sace – Garanzia “Supporto Italia”

Fino al 31 Dicembre 2022 SACE mette a disposizione delle micro – piccole – medie e grandi aziende una garanzia sui finanziamenti richiesti presso le banche.

Il Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE deve essere destinato a:

(a) investimenti,

(b) costi del personale,

(c) costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, o

(d) capitale circolante

Nel caso in cui il Finanziamento sia richiesto dall’Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore delle Imprese Beneficiarie Controllate, tali proventi dovranno essere trasferiti alle Imprese Beneficiarie Controllate tramite finanziamento soci su un conto corrente dedicato della relativa Impresa Beneficiaria Controllata, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, ed utilizzati da queste ultime in conformità agli scopi sopra menzionati.

Il Finanziamento, da erogarsi in un’unica soluzione, dovrà avere una durata non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2030), con la possibilità per le Imprese Beneficiarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.

L’importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE non dovrà essere superiore al maggiore tra:

La Garanzia SACE potrà essere rilasciata entro e non oltre il 31 dicembre 2022, in concorso paritetico e proporzionale tra SACE ed il Soggetto Finanziatore, con le seguenti percentuali di copertura (ciascuna, la “Percentuale Garantita”) che si applicano sull’importo residuo dovuto in caso di ammortamento progressivo del Finanziamento:

  • 90% dell’importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento e, in ogni caso, per Imprese Beneficiarie ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

L’impresa beneficiaria deve dichiarare che le esigenze di liquidità connesse al finanziamento sono riconducibili ad una o più delle seguenti circostanze:

  1. contrazione della domanda e/o della produzione in termini di riduzione di ordini e/o calo dei volumi/quantitativi produttivi rispetto all’anno precedente ovvero rispetto al budget 2022, associati a perdite di fatturato e/o all’aumento dei costi e/o a contrazione della marginalità e/o a perdite d’esercizio e/o a contrazione dei flussi di cassa. Tali ripercussioni devono essere comunque riconducibili alle seguenti cause:
  • cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia nella Repubblica ucraina;
  • difficoltà negli approvvigionamenti dovute, ad esempio, a interruzioni logistiche e/o blocchi nelle forniture dei fattori produttivi utilizzati nella propria attività di impresa, carenze di materie prime e semilavorati, di attrezzature, merci o materiali con problematiche di gestione delle scorte, necessità di sostituzione dei fornitori con fornitori alternativi e conseguenti costi aggiuntivi, difficoltà di ottenere dilazioni di pagamento o richieste di effettuare pagamenti anticipati;
  • incremento dei prezzi dei fattori produttivi utilizzati dall’impresa nella propria attività con conseguente aumento dei costi di acquisto sostenuti per tali fattori produttivi e dei relativi costi accessori quali, ad esempio, spese di imballaggio e di trasporto;

2. blocchi, rallentamenti, ritardi, riduzioni o interruzioni dell’attività o dei cicli produttivi dovuti all’incremento dei costi dell’energia e del gas.

3. Nel caso di imprese che svolgano l’attività di stoccaggio di gas naturale, aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di rincari del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o interruzione delle catene di approvvigionamento

Al fine di comprovare la sussistenza di tali circostanze, l’impresa deve impegnarsi a presentare al soggetto finanziatore idonea documentazione quale, ad esempio, bilancio o documentazione aziendale di natura contabile o finanziaria (annuale o infrannuale) da poter presentare qualora il bilancio non sia stato ancora approvato, con confronto rispetto all’anno precedente o ai mesi precedenti la crisi russo-ucraina ovvero rispetto al budget 2022, fatture e/o bollette ovvero altra documentazione equivalente.

L’importo minimo del finanziamento è di €. 50.000,00

Leggi anche...

Sorry - Comments are closed

Advertising

Archivi

0

Your Cart